Convitto Nazionale Statale

 Sede di Terramaini - Via C. Pintus, snc,

c.a.p. 09134 tel. 070 500 784 fax 070 521897

 

“Vittorio Emanuele II” Cagliari

Sede Storica - Via G. Manno, 14,

c.a.p. 09124 tel. 070 662 691 fax 070 652 346

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
 E DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Scuola Primaria, Scuola Sec.  di 1° e 2° grado e Semiconvitto

Anno Scolastico 2011-2012

 

Il Convitto Nazionale è un Istituto di Educazione dello Stato e tutti gli alunni sono accolti in qualità di semiconvittori o convittori e come tali possono frequentare la Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado.

 Il presente Regolamento è fedele allo Statuto delle studentesse e degli studenti  (D.P.R. 14\6\1998, n. 249) alle modifiche introdotte con il D.P.R. del 21\11\2007 n. 235, entrate in vigore il 2 gennaio 2008 per la Scuola Secondaria, al Regio Decreto del 26 aprile 1928 n. 1927 ancora in vigore per la Scuola Primaria, al D.L. del 1 settembre 2008, n. 137 e al Regolamento del Convitto Nazionale. Tale regolamento ha validità fino a nuova revisione.

 Premessa

Il Convitto Nazionale è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio per l'acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo della coscienza critica.

 Il Convitto Nazionale è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Tale comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Il seguente Regolamento di Istituto si pone come documento che include i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all’interno del Convitto Nazionale come comunità educante.

 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria

di Primo e Secondo grado – semiconvitto

Art. 1 - INGRESSO E  USCITA ATTIVITA’ SCOLASTICHE

La famiglia deve accompagnare e riprendere lo studente della scuola primaria e secondaria di 1° grado  all'inizio e all'uscita del semiconvitto, nel caso in cui questo non sia possibile dovrà fare richiesta scritta specifica alla Direzione. Con la suddetta richiesta la famiglia solleva la Scuola da ogni responsabilità.

Lo studente deve presentarsi a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni e deve essere assiduo nella frequenza, se si raggiungono più di 50 assenze (d.p.r. 122/2009), l'alunno non verrà ammesso alla classe successiva;  si deve assentare solo per gravi e giustificati motivi, che la famiglia è tenuta a documentare alla scuola, tramite regolare giustificazione.

L’ingresso degli studenti nelle rispettive classi avviene nei cinque minuti precedenti l’orario d’inizio delle lezioni; nel frattempo il personale ausiliario e gli insegnanti di turno (che devono ricevere gli studenti in classe e, pertanto, devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni) si preoccupano di vigilare, affinché tale ingresso nell'aula avvenga nel modo più ordinato possibile.

·        Gli alunni della SCUOLA PRIMARIA entrano  alle ore 8,10 sistemandosi in fila e al suono della campana  salgono accompagnati dalle insegnanti nel seguente modo:

- classi prime e quarte dalle scale a sinistra rispetto alla portineria;

- classi seconde e terze  dalle scale a destra rispetto alla portineria;

- classi quinte dalla scala centrale.

Le lezioni iniziano alle 8,15 e  terminano alle ore 12,55. Gli alunni sono affidati all’educatore che entra in classe alle 12,50,  5 minuti prima della conclusione delle lezioni.

L’uscita anticipata è consentita solo per motivi gravi, in tal caso l’alunno deve essere affidato al genitore o all’esercente la patria potestà o ad altra persona con delega scritta.

·        Gli allievi della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO entrano alle  8.15 (sede di Via Pintus),  8,25 (sede di via Manno) e al suono della campana si avviano negli anditi ordinatamente senza correre e vociferare e prendono posto nelle rispettive aule. Le lezioni iniziano alle 8,20 (sede di via Pintus), 8,30 (sede di via Manno) e  terminano alle ore 13,20 (sede di via Pintus), 13,30 (sede di via Manno). Gli alunni sono affidati all’educatore che entra in classe 5 minuti prima della conclusione delle lezioni.

·        Gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO entrano alle ore 7.55 dalle porte laterali dell’ingresso principale dell’edificio. Al suono della campana si avviano negli anditi ordinatamente senza correre e vociferare e prendono posto nelle rispettive aule per iniziare la lezione alle ore 8.00. la scuola secondaria di 2° grado termina  le lezioni alle ore 14,00; gli studenti vengono affidati all'educatore 5 minuti prima del termine della lezione.

 

Il cancello posteriore di via Pisano rimane improrogabilmente chiuso a partire dalle ore 8,30 e viene riaperto al termine dell’attività del semiconvitto alle ore 17,45; tutti coloro che hanno  necessità di accedere all’istituto in altro orario devono usufruire dell’ingresso di Via Pintus.

 

Il ritardo rispetto all’inizio delle lezioni deve essere sempre validamente motivato e giustificato,   al terzo giorno di ritardo, il docente della prima ora convoca la famiglia e/o adotta gli opportuni provvedimenti.

 

Per tutti gli ordini di studio si stabilisce che i ritardatari oltre i 10 MINUTI attendano nell’atrio e vengano affidati alla cura degli operatori per l’assistenza. Entrano in classe alla 2° ora accompagnati dal collaboratore scolastico di settore. Le spese per l’assistenza sono a carico delle famiglie. Inoltre per quanto concerne la scuola primaria si rende noto che nel giorno di sabato gli alunni che si tratteranno oltre l'orario curricolare verranno affidati all'assistenza e tale servizio sarà a carico delle famiglie.

 

  

   Uno studente che, per qualsiasi giustificato motivo, chieda l’uscita anticipata rispetto all’orario previsto per la fine delle lezioni, può essere autorizzato a ciò dal Rettore (o da un suo Delegato) purché un genitore si presenti a scuola per prelevarlo.

·        Gli alunni della scuola secondaria di 2° grado che hanno compiuto la maggiore età, possono anticipare l’uscita durante le lezioni curricolari, previa richiesta scritta, inoltrata 2 giorni prima, al capo di istituto il quale ha il potere di concedere l’autorizzazione. Nella domanda va indicato il motivo, il giorno e l’ora dell’uscita. In seguito gli allievi che usufruiranno di tale autorizzazione dovranno adeguatamente giustificare la richiesta con idonea documentazione. In caso di infortunio si procede ad avvisare la famiglia e contemporaneamente viene contattato il servizio di pronto soccorso.

  

Art. 2 – ATTIVITA’  DEL SEMICONVITTO

 

Terminate le attività scolastiche e antimeridiane, il gruppo-classe è affidato agli educatori, responsabili degli alunni durante  le attività del semiconvitto. Le attività educative e ricreative programmate, solo in casi particolari possono svolgersi in orari diversi, previa autorizzazione della Direzione.

·        PRANZO: Ogni gruppo-classe, accompagnato dal proprio educatore, si reca in refettorio in modo ordinato e silenzioso, durante il pasto si può parlare sottovoce solo con il compagno vicino. Il vitto è uguale per tutti. A nessuno, fuorché per temporanea prescrizione del medico curante, è consentita alcuna deroga al regime dietetico comune. Gli alunni non possono assolutamente portare all’interno della mensa generi alimentari o bevande di qualsiasi natura.

Gli alunni durante il pranzo non devono recarsi in bagno, salvo casi di vera necessità, inoltre non  è consentito agli alunni  alzarsi dal proprio posto. Qualunque necessità riguardante il pasto deve essere soddisfatta dal personale di servizio.

Durante i pasti, gli alunni,  sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato (non sono ammessi copricapo, ciabatte, canottiera,ecc.)

Non è consentito ai genitori portar via i propri figli durante il pranzo.

·        RICREAZIONE: Successivamente al pranzo si svolgono le attività ludico-ricreative, sotto la guida e la responsabilità degli educatori, all’aperto quando le condizioni meteorologiche lo permettono, o nelle aule e negli spazi antistanti le stesse, in caso di impedimento. Durante la ricreazione pomeridiana è consentito l’uso del pallone solo nel cortile e non negli spazi interni. Ogni gruppo permane negli spazi assegnati secondo quanto stabilito dalla programmazione del Collegio degli Educatori.

·        ATTIVITA’ DI STUDIO: Lo studio è il momento più importante del semiconvitto. L’attività degli Educatori, così come stabilito dalle norme vigenti (C.M. 111/1989; D.P.R. 417/1974 art.121 funzione docente personale educativo) è finalizzata alla formazione ed educazione dei semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita  convittuale. Non sono ammessi atteggiamenti di disturbo nei confronti della classe. Il perseverare di detti atteggiamenti comporta in prima istanza la convocazione dei genitori e, successivamente, per motivi oggettivamente gravi, la sospensione dalla frequenza, per tutte le attività, da parte della Direzione.

Durante l’orario di studio vengono svolti i compiti assegnati sotto la guida e la consulenza dell’educatore che ha cura di verificare il regolare e costante impegno degli alunni. Vengono inoltre promosse in classe le attività programmate e i progetti approvati dal Collegio degli Educatori dopo aver terminato le attività di studio.

·        USCITE ANTICIPATE: Durante le ore del semiconvitto sono consentite uscite anticipate per l’anno scolastico 2011/2012 al termine delle ore di lezione e dopo il pranzo.

·        Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado potranno uscire solo in compagnia dei genitori/tutori o da persona che sia stata indicata in un’eventuale delega scritta. La richiesta di delega potrà avere carattere temporaneo e perciò essere presentata all’occorrenza o aver validità tutto l’anno scolastico e dovrà essere consegnata all’istitutore della classe.

·        Gli alunni della Scuola Secondaria di 2° grado possono uscire da soli, ma solo dietro presentazione da  parte delle famiglie di  esplicita e formale richiesta  agli educatori e alla Direzione indicando l'ora e il giorno di uscita. Con la suddetta richiesta le famiglie sollevano la Scuola da ogni responsabilità. Non vengono, per nessun motivo, accettate richieste di uscite anticipate estemporanee non presentate dai genitori o tutori degli alunni.

 

Le uscite anticipate per gli alunni semiconvittori della scuola secondaria di 2° grado sono concesse solamente se queste non comportino assenza nell'orario di lezione curricolare.

 

  INGRESSO SUDDIVISI PER ORDINE DI SCUOLE

 

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. 1° GRADO

SCUOLA SEC. 1° GRADO

 

 

 

Via Pintus

Via Manno

 

 

Ingresso

8,10

Ingresso

8,15

8,25

Ingresso

7,55

Inizio lezioni

8,15

Inizio lezioni

8,20

8,30

Inizio lezioni

8,00

Termine Lezioni

12,55

Termine Lezioni

13,20

13,30

Termine Lezioni

14,00

Termine semiconvitto

17,45

Termine semiconvitto

18,00

18,20

Termine semiconvitto

18,00

  

Per tutti gli ordini di studio si stabilisce che i ritardatari oltre i 10 MINUTI attendano nell’atrio e vengano affidati alla cura degli operatori per l’assistenza. Entrano in classe alla 2° ora accompagnati dal collaboratore scolastico di settore. Le spese per l’assistenza sono a carico delle famiglie.


Art. - 3- GIUSTIFICAZIONI

·                    La giustificazione di eventuali assenze degli studenti compete all’insegnante di turno alla prima ora di lezione, che ha cura di verificare la motivazione delle stesse e la rispondenza della firma del genitore giustificante con quella depositata in apertura d’anno scolastico sull’elenco nominativo della classe,  sul libretto delle giustificazioni presente nel diario scolastico dato dal Convitto.

·                    Si ricorda che il pomeriggio, oltre alle normali attività del semiconvitto, potrebbero svolgersi altre attività curricolari in compresenza con i docenti. Pertanto, in tali circostanze, l’eventuale assenza dovrà essere regolarmente giustificata.

·                    Lo studente privo di giustificazione può essere eccezionalmente riammesso, in via del tutto provvisoria, dall’insegnante della prima ora, purché si impegni a giustificare il giorno successivo. Al terzo giorno dalla mancata giustificazione scritta, tramite comunicazione sul diario,  l’alunno viene accompagnato da un genitore o da un suo tutore.

·                    Per le assenze superiori ai cinque giorni, oltre alla giustificazione del genitore, è obbligatoria la presentazione del certificato medico, attestante lo stato di buona salute dello studente.

·                    Per quanto concerne l’attività pratica di Scienze Motorie nella scuola secondaria ad ogni alunno sono concesse, in caso di necessità, fino a quattro giustificazioni per quadrimestre, oltre le quali è necessario presentare al docente interessato un certificato medico di esonero. Si fa presente che quando l’esonero supera i dieci giorni di inattività, si deve richiedere la certificazione all’ufficio esoneri nelle sedi della A.S.L. dei comuni di appartenenza.

 

Art. 4 – VIGILANZA

·                    Nel corso dei normali periodi di lezione e di attività del semiconvitto, gli insegnanti  e gli educatori (all’interno della classe) e i collaboratori scolastici (nei corridoi e nei bagni) hanno il compito di vigilare sul comportamento degli studenti e sull’integrità degli arredi e delle suppellettili scolastiche.

·                    Se uno studente si rende protagonista di danneggiamenti è responsabile in prima persona dei danni arrecati e, come tale, obbligato a risarcirli.

 

Art. 5 - OCCORRENTE

·                  Per poter partecipare in modo proficuo alle attività scolastiche, ogni alunno dovrà avere con sé il materiale necessario sia per le attività didattiche del mattino che per quelle educative del pomeriggio.

·                  Gli alunni devono essere forniti di un piccolo corredo per la propria igiene personale (esclusi i cosmetici) di cui devono avere cura essendo i soli responsabili.

·                  In particolare, per le lezioni di Scienze Motorie, ogni alunno deve presentarsi fin dalla prima ora di lezione e per tutto l’anno scolastico, con l’attrezzatura indossata (tuta,  maglia e scarpe ginniche con suola flessibile), calze o tubolari di cotone,  (non sono permessi cambi di indumenti, eccezion fatta per le scarpe ginniche, se non  al termine della lezione). Inoltre si rende necessario presentare un certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica per le attività extracurricolari. Gli alunni sprovvisti dell’attrezzatura sopra citata e del certificato medico non possono svolgere l’attività sportiva extracurricolare.

·                  Il Convitto Nazionale predispone per ogni alunno la tuta sportiva e la maglietta personalizzata con lo stemma dell’istituto. La stessa deve essere utilizzata dagli alunni per tutte le manifestazioni pubbliche all’interno e all’esterno del Convitto Nazionale. Detta divisa deve essere indossata in occasione dei viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione a convegni ed ogni altra occasione ufficiale e segnalata dalla Direzione.

  

Art. 6 - CAMBIO DELL’ORA

Durante il cambio dell’insegnante, gli studenti sono tenuti a rimanere nella propria aula senza uscire nel corridoio, né andare ai servizi, preparando il materiale per l’ora successiva e rispettando chi prosegue il lavoro. 

 

Art. 7 - RICREAZIONE SCOLASTICA

La ricreazione durante le ore dell’attività curricolare si svolge dalle ore 10,15 alle ore 10.25:

Per la scuola primaria all’interno della propria aula e/o in altri spazi a discrezione dei docenti

Per la scuola secondaria di 1° e 2° grado può svolgersi in aula o nel corridoio antistante mantenendo  comunque  un comportamento corretto, nel rispetto delle norme igieniche ed evitando  “spinte”, “urla” e momenti di confusione. 

E’ ancora una volta dovere degli insegnanti di turno far sì che la ricreazione avvenga in modo disciplinato.

L’eventuale cambio dell’insegnante avviene al termine della ricreazione.

La merenda va consumata  secondo le norme igieniche ed è  vietato l’utilizzo di bibite in lattine e in vetro.

 

Art. 8- USCITA IN BAGNO

È consentito agli studenti di potersi recare in bagno durante le ore di lezione, previo permesso dell’insegnante. Pertanto si dispone che gli studenti, uno per volta per classe, possano recarsi in bagno dalla 2°  alla 4° ora.

Durante il semiconvitto  possono recarsi in bagno all’inizio dell’attività e un’altra volta dopo la ricreazione sportiva, casi particolari verranno valutati dai docenti o educatori in servizio.

 

 

Art. 9- SPOSTAMENTI NEI VARI SPAZI SCOLASTICI

Il trasferimento degli studenti dall’aula ai vari spazi scolastici (palestra, aula di informatica, di musica,

di artistica, di scienze, mensa, ecc) deve avvenire in fila nel modo più ordinato possibile e in silenzio.

L’accompagnamento degli studenti deve essere effettuato ad opera dei docenti (insegnanti ed educatori)

che possono, peraltro, essere coadiuvati, a titolo sussidiario, dal personale ausiliario.

 

Art. 10 COMPORTAMENTO CIVICO

 Art. 10 a

 

L’alunno è tenuto a rispettare le norme di comportamento civile ed in particolare:

·                         Deve presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso nei confronti dell'istituzione evitando pantaloni a vita bassa, magliette sopra l’ombelico o eccessivamente scollate, ecc..;

·                         Deve tenere in ordine gli oggetti personali e portare a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio; per quanto concerne le attività musicali, è fatto divieto di lasciare a scuola “lo strumento musicale”;

·                         Deve mantenere, in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio e educato nei confronti di chiunque, degli insegnanti, degli educatori, dei compagni e di tutto il personale del Convitto Nazionale;

·                         Deve usare un linguaggio corretto  evitando ogni aggressività fisica o verbale (parolacce, bestemmie, offese, ecc.) e atteggiamenti poco corretti (masticare gomme americane, tenere il cappello in testa all’interno della scuola, ecc.);

·                         Deve alzarsi quando nell’aula entra ed esce una persona adulta (per la scuola secondaria);

·                         Deve rispettare e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio del Convitto Nazionale  e l'ambiente dove studia e lavora  collaborando per renderlo confortevole ed accogliente;

·                         Deve utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi del Convitto Nazionale secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente ed è tenuto a risarcire i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature;

·                         Non deve  sporcare l’ambiente scolastico e non deve  danneggiare materiali, arredi e strutture;

·                         Deve rispettare gli spazi esterni (cortile, aiuole, campi sportivi, panchine, ecc..), non danneggiarli (graffiti, manomettere gli oggetti porta rifiuti, le panche e le attrezzature sportive), e riporre qualunque rifiuto negli appositi contenitori;

·                         Non deve bere dalle bottiglie durante le ore di lezione senza l’autorizzazione del docente. È consentito l’uso di farmaci e/o integratori dietetici solo previa comunicazione scritta da parte della famiglia, precisando che nessun operatore scolastico è autorizzato alla somministrazione;

·                         È sconsigliato portare  qualunque tipo di oggetto personale di valore in quanto la direzione non risponde di eventuali perdite o danni.

La scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti, deterioramenti di oggetti introdotti senza autorizzazione e non richiesti esplicitamente per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative.

 

Art. 10 b

 

Tutti gli operatori della scuola sono tenuti ad un comportamento e un abbigliamento che sia decoroso, rispettoso e a norma. Il personale ATA deve, durante il servizio, portare il camice e calzature a norma di sicurezza.

Art. - 11- DIVIETI

 

 

·                         VIETATO FUMARE: In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare nelle aule, nei laboratori, nei reparti, in biblioteca, in sala docenti e, comunque, all'interno dell'edificio scolastico. Si applicano la Legge 584/1975 (divieto di fumo) e la Legge 3/2003 –(tutela non fumatori).Appositi cartelli posti all’interno dell’edificio scolastico segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

·                         VIETATO L’USO DEL TELEFONO CELLULARE: In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, è vietato l’uso del telefono cellulare, se ne vieta l’uso sia durante le attività curricolari sia durante l’attività del semiconvitto, per gli studenti e per il personale docente (insegnanti ed educatori). Per le comunicazioni urgenti, gli alunni e i docenti hanno a disposizione il telefono di servizio, previa autorizzazione. Qualora l’istanza indicata nel presente regolamento non venisse rispettata verranno adottate le previste sanzioni disciplinari. (Circ. Ministro della Pubblica Istruzione del 15/03/07).

·                         VIETATO L’USO DI GAME BOY, LETTORI CD, LETTORI MP3,  FOTO CAMERE, VIDEO CAMERE, ECC. La trasgressione della regola comporta il temporaneo ritiro dell’oggetto che viene consegnato al Rettore. Solo in casi particolari e riconducibili ad attività educative e didattiche, i docenti consentono l’accesso al  Convitto Nazionale e l’utilizzo dei suddetti apparecchi;

 

 

Art. 12 -  RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

 

·        La famiglia si impegna a prendere visione e firmare  tutte le liberatorie e le diverse autorizzazioni inerenti l’attività didattica, formativa ed educativa.

·        I genitori possono incontrare  gli insegnanti nei colloqui generali,  nell’ora messa a disposizione (una volta al mese),  su convocazione dei docenti o su loro diretta richiesta, in orario precedentemente concordato.

·        Gli educatori sono a disposizione per i colloqui con le famiglie durante gli orari stabiliti che verranno affissi in bacheca.

·        Tutti gli operatori del Convitto Nazionale auspicano una stretta e costruttiva collaborazione con le famiglie, al fine di  predisporre un ambiente di apprendimento sereno e motivante per tutti gli alunni.

·        n.b. comportamenti scorretti sono tempestivamente comunicati

alla famiglia e comportano  adeguati  provvedimenti

 

 

Art. 13- SANZIONI DISCIPLINARI

 

SCUOLE E SEMICONVITTO

·        Le sanzioni disciplinari si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Inoltre devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

·        Per quanto possibile, le sanzioni si devono inoltre ispirare al principio della riparazione del danno, che, peraltro, non estingue la mancanza.  Ai fini della recidiva si deve tener conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

·        Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello  studente nel  Convitto, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.) e delle ore delle attività del semiconvitto.

·        Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti  l'organo competente deve irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

 

a) RICHIAMO SCRITTO SUL DIARIO SCOLASTICO

1)                              per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;

2)                              scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori o il personale A.T.A.;

3)                              disturbo durante le lezioni;

4)                              mancanze ai doveri di diligenza e di puntualità;

5)                              violazioni non gravi alle norme di sicurezza;

6)                              uso di apparecchiature non consentite (es. telefoni cellulari, radio,…);

7)                              abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;

Infligge la sanzione: Insegnanti, Educatori e Dirigente Scolastico

 

b) AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE DELLA SCUOLA O DEL      SEMICONVITTO

1)                             scorrettezze reiterate verso i compagni,

2)                             scorrettezze verso gli insegnanti;

3)                             scorrettezze verso gli educatori;

4)                             scorrettezze verso il personale;

5)                             disturbo continuato durante le lezioni;

6)                             mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità,

7)                             danneggiamento  di oggetti di proprietà della scuola o di altri  arredi o strutture scolastiche;

8)                             abbigliamento indecoroso;

9)                             violazioni alle norme di sicurezza;

10)                         allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche, formative ed educative;

11)                         violazione al divieto di fumo

12)                         altro

 

Infligge la sanzione: Insegnanti, Educatori e Dirigente Scolastico

·        Ciascun docente/educatore è tenuto a comunicare alla famiglia, attraverso la segreteria alunni, con dei moduli prestampati, dell’avvenuta ammonizione scritta.

·        Dopo tre ammonizioni sul registro di classe della scuola o del semiconvitto il coordinatore della classe convoca, attraverso lettera protocollata dalla segreteria alunni, i genitori dell’allievo.

 

c)  ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA UNO A CINQUE GIORNI :

1)      quando si superano tre ammonizioni scritte sui registri di classe (si sommano quelle della scuola con quelle del semiconvitto);

2)      falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;

3)      turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti, agli educatori e al personale;

4)      grave danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;

5)      gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori  e il personale;

6)      violazioni gravi alle norme di sicurezza;

7)      danneggiamento intenzionale o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;

8)      allontanamento ingiustificato dall’edificio scolastico durante le attività didattiche,  formative ed educative;

9)        comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee;

10)  comportamenti che offendano il comune senso del pudore;

11)  mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza,  di puntualità e soprattutto mancanza di rispetto nei confronti dell’Istituzione Scuola;

12)  atti e molestie anche di carattere sessuale;

13)  consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche e stupefacenti;

14)    denuncia penale per fatti avvenuti all'interno del Convitto e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento dello stesso;

15)   atti di “BULLISMO”, cioè comportamenti aggressivi, prepotenti e violenti da parte di uno o più alunni ai danni di uno o più coetanei o allievi più piccoli, caratterizzati da intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria nella relazione. E’ evidente che la violenza può esercitarsi in vari modi, sia diretti (percosse, piccoli furti, insulti, estorsione, minacce, lesioni personali,) che indiretti  (esclusione dal gioco, critiche immotivate, eccessivo controllo, offese, prese in giro, false accuse, razzismo, voci diffamatorie) o anche attraverso l’uso scorretto di strumenti multimediali (la pubblicazione non autorizzata di foto e video su facebook, you tube, ecc).

Infligge la sanzione: Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (docenti, educatori, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli studenti.

Il consiglio di classe ogni qual volta esercita la competenza  in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (esempio qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva conseguente surroga. (Art. 5 D. Lgs. n. 297/1994).

d) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA SEI A DIECI GIORNI:

1.                  recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;

·                    la recidiva dei comportamenti di cui alla lettera b e le violazioni indicate nella lettera c, possono comportare la dichiarazione da parte del Consiglio di Classe della non idoneità alla vita del Semiconvitto o del Convitto e pertanto la non riconferma per l’anno successivo della frequenza nell’istituto.

 

e) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO  SUPERIORE A 15 GIORNI  (Art. 4 – Comma 9), quando ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

 

1.             devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2.             il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

·               Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico il Convitto Nazionale può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, sono svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

·               Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

 

f) ALLONTANAMENTO  DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO (Art. 4 - comma 9bis) quando siano previste le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
”Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e - f, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio”.

 

g) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto f ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti c,d,e,f, possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

 

·                   "La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima”.

 

·        Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorre, anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

 

·                      IL Consiglio di Classe  nella  sua composizione allargata (docenti, educatori, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti Art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) delibera che gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari ricorrenti possano non partecipare nel corso dello stesso anno scolastico alle visite di istruzione  o ad altre attività integrative o ricreative stabilite in sede di programmazione.

 

·                      Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente deve frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello. Il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi.

 

Art. 14 VOTO DI CONDOTTA (Scuola Secondaria)

Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta e  concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

 

Valutazione del comportamento degli studenti  (Art. 2. D.L. 1 settembre 2008, n. 137)

 

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica,anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche e fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo”.

 

·        LO STUDENTE CHE PER MOTIVI DISCIPLINARI NON VENGA AMMESSO ALLA FREQUENZA DELLA CLASSE SUCCESSIVA NON POTRA’ RISCRIVERSI AL CONVITTO NAZIONALE DI CAGLIARI.

 

·        Si precisa che per quanto concerne la Scuola Primaria, obiettivi irrinunciabili di tutti gli interventi educativi e dei provvedimenti disciplinari saranno l’educazione alla consapevolezza, la responsabilizzazione degli alunni e il ripristino dei rapporti costruttivi all’interno della comunità scolastica.

·        Gli alunni saranno sempre invitati a riflettere sul proprio comportamento, a ponderare le conseguenze delle proprie azioni e a porgere, quando possibile, scuse formali.

 

·        Le sanzioni saranno sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed alla sua reiterazione ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse terranno conto della situazione personale dello studente, al quale sarà sempre offerta la possibilità,  in base anche al parere dei genitori, di convertire le punizioni in attività in favore della comunità scolastica.

 

 

Art. 15 ORGANI COMPETENTI A INFLIGGERE LA SANZIONE

 

1.                L'insegnante e l’educatore sono competenti per le sanzioni previste per le mancanze di lieve entità, di cui all’Art.5 dalla lettera a) alla e) del D.P.R. 21\11\2007 n. 235. (Art 12 del presente regolamento e lett a)

2.                Il Rettore è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dal Convitto Nazionale (Art. 5 dalla lettera a) alla e) del D.P.R. 21\11\2007 n. 235.  In particolare, nei casi di mancanze più rilevanti, che devono essere segnalate in modo circostanziato dai docenti (insegnanti ed educatori), il Dirigente, valutata l'entità delle mancanze e sentito lo studente interessato, provvede all'ammonizione con diffida ed all'eventuale convocazione del Consiglio di Classe, per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di maggior portata.

3.                IL Consiglio di Classe  nella  sua composizione allargata (docenti, educatori, rappresentanti dei genitori e rappresentanti degli studenti Art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) decidono sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per non più di 15 giorni. Art. 5, lett. f) e g) D.P.R. 21\11\2007 n. 235.

4.                Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni relative a fatti gravissimi, che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

5.                Il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.

6.                Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono di competenza della commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

Art. 16 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

1.             Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte dell’Insegnante, dell’Educatore o del Rettore; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.

2.             Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

3.             Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dal Convitto Nazionale  e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

4.             Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

5.             In caso di sanzione con sospensione se ne deve dare comunicazione ai genitori, a cura del Rettore o del Coordinatore di classe.

 

Art. 17  ORGANO DI GARANZIA - IMPUGNAZIONE

 

ORGANO DI GARANZIA

 Che cos'è?

            Si tratta di un organismo, istituito e disciplinato dal regolamento interno della scuola, che ha il compito di intervenire quando vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.

 

Da chi è composto?

L’Organo di Garanzia è  sempre presieduto dal Rettore – Dirigente Scolastico e si compone, per la scuola secondaria  di secondo grado da due docenti designati dal Consiglio d’Istituto, da due educatori nominati dal Collegio degli Educatori, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai genitori; per la scuola secondaria di primo grado, invece, da due docenti designati  dal Consiglio d’Istituto, da due educatori nominati dal Collegio degli Educatori  e da due rappresentanti eletti dai genitori  (Art. 5  - Comma 1). L’organo di Garanzia di Istituto dura in carica due anni scolastici.

 

Quali sono le sue funzioni?

            L'Organo di Garanzia decide sui ricorsi presentati dagli studenti contro le sanzioni comminate e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola sulla corretta applicazione dello statuto. Inoltre esprime parere vincolante sui reclami contro le violazioni dello Statuto

Prima di prendere una decisione, ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, questo organismo ha il compito sia di discutere con le parti, che di farle discutere fra loro, per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

 

Chi può ricorrervi?

Tutti gli studenti o chiunque vi abbia interesse.

 

IMPUGNAZIONE

Per quanto attiene all’impugnazione  (Art. 5 del D.P.R.) delle sanzioni disciplinari, le modifiche introdotte dal regolamento in questione, sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge  n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. (Art. 5 – Comma 1).

Inoltre per i rappresentanti vengono nominati  supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati al provvedimento).

L’Organo di Garanzia di cui al comma 1 e comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all’Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l’astensione.

 

Art. 18 ORGANO  DI  GARANZIA  REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d’Istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato  che presiede l’Organo di Garanzia Regionale.

Detto Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto, di norma, per la scuola secondaria di secondo grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti  e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di primo grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L’Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4).  Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri contro interessati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro  tale termine l’Organo di Garanzia  non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere. 

 

(Norme finali)

Gli Organi Collegiali competenti possono annualmente emanare disposizioni più specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

 

Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all’atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e  si vincolano  a rispettarlo sottoscrivendo  il Patto Educativo di Corresponsabilità.

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 18.10.2011 e diventa vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo e al sito dell’istituto ( www.convitto.cagliari.it).

 

 

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