|
Il Convitto Nazionale è un
Istituto di Educazione dello Stato e tutti gli alunni
sono accolti in qualità di semiconvittori o convittori e
come tali possono frequentare la Scuola Primaria e
Secondaria di primo e secondo grado.
Il presente Regolamento è
fedele allo Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R. 14\6\1998, n. 249) alle modifiche introdotte con
il D.P.R. del 21\11\2007 n. 235, entrate in vigore il 2
gennaio 2008 per la Scuola Secondaria, al Regio Decreto
del 26 aprile 1928 n. 1927 ancora in vigore per la
Scuola Primaria, al
D.L. del 1 settembre 2008, n. 137
e al Regolamento del Convitto Nazionale. Tale
regolamento ha validità fino a nuova revisione.
Premessa
Il Convitto Nazionale
è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio
per l'acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo
della coscienza critica.
Il Convitto Nazionale
è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale volta alla crescita della persona in tutte le
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
Tale comunità
scolastica
promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela
il diritto dello studente alla riservatezza. Il seguente
Regolamento di Istituto si pone come documento che
include i vincoli che accompagnano le possibilità del
vivere all’interno del Convitto Nazionale come comunità
educante.
Scuola Primaria - Scuola Secondaria
di Primo e Secondo grado – semiconvitto
Art. 1 - INGRESSO E
USCITA ATTIVITA’ SCOLASTICHE
La
famiglia deve accompagnare e riprendere lo studente
della scuola primaria e secondaria di 1° grado
all'inizio e all'uscita del semiconvitto, nel caso in
cui questo non sia possibile dovrà fare richiesta
scritta specifica alla Direzione. Con la suddetta
richiesta la famiglia solleva la Scuola da ogni
responsabilità.
Lo
studente deve presentarsi a scuola puntuale per l'inizio
delle lezioni e deve essere assiduo nella frequenza, se
si raggiungono più di 50 assenze (d.p.r. 122/2009),
l'alunno non verrà ammesso alla classe successiva; si
deve assentare solo per gravi e giustificati motivi, che
la famiglia è tenuta a documentare alla scuola, tramite
regolare giustificazione.
L’ingresso degli studenti
nelle rispettive classi avviene nei cinque minuti
precedenti l’orario d’inizio delle lezioni; nel
frattempo il personale ausiliario e gli insegnanti di
turno (che devono ricevere gli studenti in classe e,
pertanto, devono trovarsi a scuola 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni) si preoccupano di vigilare,
affinché tale ingresso nell'aula avvenga nel modo più
ordinato possibile.
·
Gli alunni
della SCUOLA PRIMARIA entrano alle ore 8,10
sistemandosi in fila e al suono della
campana salgono accompagnati dalle insegnanti nel
seguente modo:
- classi prime e quarte dalle
scale a sinistra rispetto alla portineria;
- classi seconde e terze
dalle scale a destra rispetto alla portineria;
- classi quinte dalla scala
centrale.
Le lezioni iniziano alle
8,15 e terminano alle ore 12,55. Gli alunni
sono affidati all’educatore che entra in classe alle
12,50, 5 minuti prima della conclusione delle
lezioni.
L’uscita anticipata è
consentita solo per motivi gravi, in tal caso l’alunno
deve essere affidato al genitore o all’esercente la
patria potestà o ad altra persona con delega scritta.
·
Gli allievi
della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO entrano
alle 8.15 (sede di Via Pintus), 8,25 (sede di via
Manno) e al suono della campana si avviano negli
anditi ordinatamente senza correre e vociferare e
prendono posto nelle rispettive aule. Le lezioni
iniziano alle 8,20 (sede di via Pintus), 8,30 (sede
di via Manno) e terminano alle ore 13,20 (sede
di via Pintus), 13,30 (sede di via Manno). Gli
alunni sono affidati all’educatore che entra in classe 5
minuti prima della conclusione delle lezioni.
·
Gli studenti
della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO entrano alle
ore 7.55 dalle porte laterali dell’ingresso
principale dell’edificio. Al suono della campana si
avviano negli anditi ordinatamente senza correre e
vociferare e prendono posto nelle rispettive aule per
iniziare la lezione alle ore 8.00. la scuola
secondaria di 2° grado termina le lezioni alle ore
14,00; gli studenti vengono affidati all'educatore 5
minuti prima del termine della lezione.
Il cancello posteriore
di via Pisano rimane improrogabilmente chiuso a
partire dalle ore 8,30 e viene riaperto al termine
dell’attività del semiconvitto alle ore 17,45; tutti
coloro che hanno necessità di accedere all’istituto in
altro orario devono usufruire dell’ingresso di Via
Pintus.
Il ritardo rispetto all’inizio delle lezioni deve
essere sempre validamente motivato e giustificato, al
terzo giorno di ritardo, il docente della prima ora
convoca la famiglia e/o adotta gli opportuni
provvedimenti.
Per tutti gli ordini di
studio si stabilisce che i ritardatari oltre i 10 MINUTI
attendano nell’atrio e vengano affidati alla cura degli
operatori per l’assistenza. Entrano in classe alla 2°
ora accompagnati dal collaboratore scolastico di
settore. Le spese per l’assistenza sono a carico delle
famiglie. Inoltre per quanto concerne la scuola primaria
si rende noto che nel giorno di sabato gli alunni che si
tratteranno oltre l'orario curricolare verranno affidati
all'assistenza e tale servizio sarà a carico delle
famiglie.
Uno studente che, per qualsiasi giustificato motivo,
chieda l’uscita anticipata rispetto all’orario previsto
per la fine delle lezioni, può essere autorizzato a ciò
dal Rettore (o da un suo Delegato) purché un genitore si
presenti a scuola per prelevarlo.
·
Gli alunni della scuola secondaria di 2° grado che hanno
compiuto la maggiore età, possono anticipare l’uscita
durante le lezioni curricolari, previa richiesta
scritta, inoltrata 2 giorni prima, al capo di istituto
il quale ha il potere di concedere l’autorizzazione.
Nella domanda va indicato il motivo, il giorno e l’ora
dell’uscita. In seguito gli allievi che usufruiranno di
tale autorizzazione dovranno adeguatamente giustificare
la richiesta con idonea documentazione. In caso di
infortunio si procede ad avvisare la famiglia e
contemporaneamente viene contattato il servizio di
pronto soccorso.
Art. 2 – ATTIVITA’ DEL
SEMICONVITTO
Terminate le attività
scolastiche e antimeridiane, il gruppo-classe è affidato
agli educatori, responsabili degli alunni durante le
attività del semiconvitto. Le attività educative e
ricreative programmate, solo in casi particolari possono
svolgersi in orari diversi, previa autorizzazione della
Direzione.
·
PRANZO:
Ogni gruppo-classe, accompagnato dal proprio educatore,
si reca in refettorio in modo ordinato e silenzioso,
durante il pasto si può parlare sottovoce solo con il
compagno vicino. Il vitto è uguale per tutti. A
nessuno, fuorché per temporanea prescrizione del medico
curante, è consentita alcuna deroga al regime dietetico
comune. Gli alunni non possono assolutamente portare
all’interno della mensa generi alimentari o bevande di
qualsiasi natura.
Gli alunni durante il pranzo
non devono recarsi in bagno, salvo casi di vera
necessità, inoltre non è consentito agli alunni
alzarsi dal proprio posto. Qualunque necessità
riguardante il pasto deve essere soddisfatta dal
personale di servizio.
Durante i pasti, gli alunni, sono tenuti ad indossare
un abbigliamento adeguato (non sono ammessi copricapo,
ciabatte, canottiera,ecc.)
Non è consentito ai
genitori portar via i propri figli durante il pranzo.
·
RICREAZIONE:
Successivamente al pranzo si svolgono le attività
ludico-ricreative, sotto la guida e la responsabilità
degli educatori, all’aperto quando le condizioni
meteorologiche lo permettono, o nelle aule e negli spazi
antistanti le stesse, in caso di impedimento. Durante la
ricreazione pomeridiana è consentito l’uso del pallone
solo nel cortile e non negli spazi interni. Ogni
gruppo permane negli spazi assegnati secondo quanto
stabilito dalla programmazione del Collegio degli
Educatori.
·
ATTIVITA’ DI STUDIO: Lo studio è il
momento più importante del semiconvitto. L’attività
degli Educatori, così come stabilito dalle norme vigenti
(C.M. 111/1989; D.P.R. 417/1974 art.121 funzione
docente personale educativo) è finalizzata alla
formazione ed educazione dei semiconvittori, mediante
l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio,
la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo
libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza
in ogni momento della vita convittuale.
Non sono ammessi atteggiamenti di disturbo nei confronti
della classe. Il perseverare di detti atteggiamenti
comporta in prima istanza la convocazione dei genitori
e, successivamente, per motivi oggettivamente gravi, la
sospensione dalla frequenza, per tutte le attività, da
parte della Direzione.
Durante l’orario di studio
vengono svolti i compiti assegnati sotto la guida e la
consulenza dell’educatore che ha cura di verificare il
regolare e costante impegno degli alunni. Vengono
inoltre promosse in classe le attività programmate e i
progetti approvati dal Collegio degli Educatori dopo
aver terminato le attività di studio.
·
USCITE
ANTICIPATE:
Durante le ore del semiconvitto sono consentite uscite
anticipate per l’anno scolastico 2011/2012 al termine
delle ore di lezione e dopo il pranzo.
·
Gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado potranno uscire solo in
compagnia dei genitori/tutori o da persona che sia stata
indicata in un’eventuale delega scritta. La
richiesta di delega potrà avere carattere temporaneo e
perciò essere presentata all’occorrenza o aver validità
tutto l’anno scolastico e dovrà essere consegnata
all’istitutore della classe.
·
Gli alunni della Scuola Secondaria di 2°
grado possono uscire da soli, ma solo dietro
presentazione da parte delle famiglie di esplicita e
formale richiesta agli educatori e alla Direzione
indicando l'ora e il giorno di uscita. Con la suddetta
richiesta le famiglie sollevano la Scuola da ogni
responsabilità. Non
vengono, per nessun motivo, accettate richieste di
uscite anticipate estemporanee non presentate dai
genitori o tutori degli alunni.
Le uscite anticipate per gli alunni semiconvittori della
scuola secondaria di 2° grado sono concesse solamente se
queste non comportino assenza nell'orario di lezione
curricolare.
INGRESSO SUDDIVISI
PER ORDINE DI SCUOLE
|
SCUOLA PRIMARIA |
SCUOLA SEC. 1° GRADO |
SCUOLA SEC. 1° GRADO |
|
|
|
|
Via Pintus |
Via Manno |
|
|
|
Ingresso |
8,10 |
Ingresso |
8,15 |
8,25 |
Ingresso |
7,55 |
|
Inizio lezioni |
8,15 |
Inizio lezioni |
8,20 |
8,30 |
Inizio lezioni |
8,00 |
|
Termine Lezioni |
12,55 |
Termine Lezioni |
13,20 |
13,30 |
Termine Lezioni |
14,00 |
|
Termine semiconvitto |
17,45 |
Termine semiconvitto |
18,00 |
18,20 |
Termine semiconvitto |
18,00 |
Per tutti gli ordini di studio si stabilisce che i
ritardatari oltre i 10 MINUTI attendano nell’atrio e
vengano affidati alla cura degli operatori per
l’assistenza. Entrano in classe alla 2° ora
accompagnati dal collaboratore scolastico di
settore. Le spese per l’assistenza sono a carico
delle famiglie.
Art. - 3-
GIUSTIFICAZIONI
·
La giustificazione di eventuali assenze
degli studenti compete all’insegnante di turno alla
prima ora di lezione, che ha cura di verificare la
motivazione delle stesse e la rispondenza della firma
del genitore giustificante con quella depositata in
apertura d’anno scolastico sull’elenco nominativo della
classe, sul libretto delle giustificazioni presente nel
diario scolastico dato dal Convitto.
·
Si ricorda che il pomeriggio, oltre alle
normali attività del semiconvitto, potrebbero svolgersi
altre attività curricolari in compresenza con i docenti.
Pertanto, in tali circostanze, l’eventuale assenza dovrà
essere regolarmente giustificata.
·
Lo studente privo di giustificazione può
essere eccezionalmente riammesso, in via del
tutto provvisoria, dall’insegnante della prima ora,
purché si impegni a giustificare il giorno successivo.
Al terzo giorno dalla mancata giustificazione scritta,
tramite comunicazione sul diario, l’alunno viene
accompagnato da un genitore o da un suo tutore.
·
Per le assenze superiori ai cinque giorni,
oltre alla giustificazione del genitore, è obbligatoria
la presentazione del certificato medico, attestante lo
stato di buona salute dello studente.
·
Per quanto concerne l’attività pratica di
Scienze Motorie nella scuola secondaria ad ogni
alunno sono concesse, in caso di necessità, fino a
quattro giustificazioni per quadrimestre, oltre le quali
è necessario presentare al docente interessato un
certificato medico di esonero. Si fa presente che quando
l’esonero supera i dieci giorni di inattività, si deve
richiedere la certificazione all’ufficio esoneri nelle
sedi della A.S.L. dei comuni di appartenenza.
Art. 4 – VIGILANZA
·
Nel corso dei normali periodi di lezione e
di attività del semiconvitto, gli insegnanti e gli
educatori (all’interno della classe) e i collaboratori
scolastici (nei corridoi e nei bagni) hanno il compito
di vigilare sul comportamento degli studenti e
sull’integrità degli arredi e delle suppellettili
scolastiche.
·
Se uno studente si rende protagonista di
danneggiamenti è responsabile in prima persona dei danni
arrecati e, come tale, obbligato a risarcirli.
Art. 5 - OCCORRENTE
·
Per poter
partecipare in modo proficuo alle attività scolastiche,
ogni alunno dovrà avere con sé il materiale necessario
sia per le attività didattiche del mattino che
per quelle educative del pomeriggio.
·
Gli alunni
devono essere forniti di un piccolo corredo per la
propria igiene personale (esclusi i cosmetici) di cui
devono avere cura essendo i soli responsabili.
·
In particolare,
per le lezioni di Scienze Motorie, ogni alunno
deve presentarsi fin dalla prima ora di lezione e per
tutto l’anno scolastico, con l’attrezzatura indossata
(tuta, maglia e scarpe ginniche con suola flessibile),
calze o tubolari di cotone, (non sono permessi cambi di
indumenti, eccezion fatta per le scarpe ginniche, se
non al termine della lezione). Inoltre si rende
necessario presentare un certificato medico
che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica per le attività
extracurricolari. Gli alunni sprovvisti
dell’attrezzatura sopra citata e del certificato medico
non possono svolgere l’attività sportiva
extracurricolare.
·
Il Convitto
Nazionale predispone per ogni alunno la tuta sportiva e
la maglietta personalizzata con lo stemma dell’istituto.
La stessa deve essere utilizzata dagli alunni per tutte
le manifestazioni pubbliche all’interno e all’esterno
del Convitto Nazionale. Detta divisa deve essere
indossata in occasione dei viaggi di istruzione, visite
guidate, partecipazione a convegni ed ogni altra
occasione ufficiale e segnalata dalla Direzione.
Art. 6 - CAMBIO
DELL’ORA
Durante il cambio dell’insegnante, gli studenti sono
tenuti a rimanere nella propria aula senza uscire nel
corridoio, né andare ai servizi, preparando il materiale
per l’ora successiva e rispettando chi prosegue il
lavoro.
Art. 7 - RICREAZIONE
SCOLASTICA
La ricreazione durante le ore
dell’attività curricolare si svolge dalle ore 10,15 alle
ore 10.25:
Per la scuola primaria
all’interno della propria aula e/o in altri spazi a
discrezione dei docenti
Per la scuola secondaria
di 1° e 2° grado può svolgersi in aula o nel
corridoio antistante mantenendo comunque un
comportamento corretto, nel rispetto delle norme
igieniche ed evitando “spinte”, “urla” e momenti di
confusione.
E’ ancora una volta dovere
degli insegnanti di turno far sì che la ricreazione
avvenga in modo disciplinato.
L’eventuale cambio
dell’insegnante avviene al termine della ricreazione.
La merenda va consumata
secondo le norme igieniche ed è vietato l’utilizzo di
bibite in lattine e in vetro.
Art. 8- USCITA IN BAGNO
È consentito agli studenti di
potersi recare in bagno durante le ore di lezione,
previo permesso dell’insegnante. Pertanto si dispone che
gli studenti, uno per volta per classe, possano recarsi
in bagno dalla 2° alla 4° ora.
Durante il semiconvitto
possono recarsi in bagno all’inizio dell’attività
e un’altra volta dopo la ricreazione sportiva,
casi particolari verranno valutati dai docenti o
educatori in servizio.
Art. 9- SPOSTAMENTI NEI VARI SPAZI SCOLASTICI
Il trasferimento degli studenti dall’aula ai vari spazi
scolastici (palestra, aula di informatica, di musica,
di artistica, di scienze, mensa, ecc) deve avvenire in
fila nel modo più ordinato possibile e in silenzio.
L’accompagnamento degli studenti deve essere effettuato
ad opera dei docenti (insegnanti ed educatori)
che possono, peraltro, essere coadiuvati, a titolo
sussidiario, dal personale ausiliario.
Art. 10 COMPORTAMENTO
CIVICO
Art. 10 a
L’alunno è tenuto a rispettare le norme di comportamento
civile ed in particolare:
·
Deve
presentarsi a scuola con il materiale didattico
occorrente e con abbigliamento rispettoso nei confronti
dell'istituzione evitando pantaloni a vita bassa,
magliette sopra l’ombelico o eccessivamente scollate,
ecc..;
·
Deve tenere in
ordine gli oggetti personali e portare a scuola solo
quelli utili alla sua attività di studio; per quanto
concerne le attività musicali, è fatto divieto di
lasciare a scuola “lo strumento musicale”;
·
Deve mantenere,
in ogni momento della vita scolastica un comportamento
serio e educato nei confronti di chiunque, degli
insegnanti, degli educatori, dei compagni e di tutto il
personale del Convitto Nazionale;
·
Deve usare un
linguaggio corretto evitando ogni aggressività fisica o
verbale (parolacce, bestemmie, offese, ecc.) e
atteggiamenti poco corretti (masticare gomme americane,
tenere il cappello in testa all’interno della scuola,
ecc.);
·
Deve alzarsi quando nell’aula entra ed
esce una persona adulta (per la scuola secondaria);
·
Deve rispettare
e far rispettare i beni degli altri, il patrimonio del
Convitto Nazionale e l'ambiente dove studia e lavora
collaborando per renderlo confortevole ed accogliente;
·
Deve utilizzare
le strutture, le attrezzature e i servizi del Convitto
Nazionale secondo le regole e procedure prescritte e le
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente ed è
tenuto a risarcire i danni causati alle persone, agli
arredi e alle attrezzature;
·
Non deve
sporcare l’ambiente scolastico e non deve danneggiare
materiali, arredi e strutture;
·
Deve rispettare
gli spazi esterni (cortile, aiuole, campi sportivi,
panchine, ecc..), non danneggiarli (graffiti,
manomettere gli oggetti porta rifiuti, le panche e le
attrezzature sportive), e riporre qualunque rifiuto
negli appositi contenitori;
·
Non deve bere
dalle bottiglie durante le ore di lezione senza
l’autorizzazione del docente. È consentito l’uso di
farmaci e/o integratori dietetici solo previa
comunicazione scritta da parte della famiglia,
precisando che nessun operatore scolastico è autorizzato
alla somministrazione;
·
È sconsigliato
portare qualunque tipo di oggetto personale di valore
in quanto la direzione non risponde di eventuali perdite
o danni.
La scuola non è responsabile
di eventuali smarrimenti, deterioramenti di oggetti
introdotti senza autorizzazione e non richiesti
esplicitamente per lo svolgimento delle attività
didattiche ed educative.
Art. 10 b
Tutti gli operatori della
scuola sono tenuti ad un comportamento e un
abbigliamento che sia decoroso, rispettoso e a norma. Il
personale ATA deve, durante il servizio, portare il
camice e calzature a norma di sicurezza.
Art. - 11- DIVIETI
·
VIETATO
FUMARE: In
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è
assolutamente vietato fumare nelle aule, nei laboratori,
nei reparti, in biblioteca, in sala docenti e, comunque,
all'interno dell'edificio scolastico. Si applicano la
Legge 584/1975 (divieto di fumo) e la Legge 3/2003
–(tutela non fumatori).Appositi cartelli posti
all’interno dell’edificio scolastico segnalano il
divieto, la norma, le sanzioni applicabili, i soggetti
cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di
eventuali infrazioni.
·
VIETATO
L’USO DEL TELEFONO CELLULARE:
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, è
vietato l’uso del telefono cellulare, se ne vieta l’uso
sia durante le attività curricolari sia durante
l’attività del semiconvitto, per gli studenti e per il
personale docente (insegnanti ed educatori). Per le
comunicazioni urgenti, gli alunni e i docenti hanno a
disposizione il telefono di servizio, previa
autorizzazione. Qualora l’istanza indicata nel presente
regolamento non venisse rispettata verranno adottate le
previste sanzioni disciplinari. (Circ. Ministro della
Pubblica Istruzione del 15/03/07).
·
VIETATO
L’USO DI GAME BOY, LETTORI CD, LETTORI MP3,
FOTO CAMERE, VIDEO CAMERE, ECC. La trasgressione
della regola comporta il temporaneo ritiro dell’oggetto
che viene consegnato al Rettore. Solo in casi
particolari e riconducibili ad attività educative e
didattiche, i docenti consentono l’accesso al Convitto
Nazionale e l’utilizzo dei suddetti apparecchi;
Art. 12 - RAPPORTI CON
LA FAMIGLIA
·
La famiglia si
impegna a prendere visione e firmare tutte le
liberatorie e le diverse autorizzazioni inerenti
l’attività didattica, formativa ed educativa.
·
I genitori
possono incontrare gli insegnanti nei colloqui
generali, nell’ora messa a disposizione (una volta al
mese), su convocazione dei docenti o su loro diretta
richiesta, in orario precedentemente concordato.
·
Gli educatori
sono a disposizione per i colloqui con le famiglie
durante gli orari stabiliti che verranno affissi in
bacheca.
·
Tutti gli
operatori del Convitto Nazionale auspicano una stretta e
costruttiva collaborazione con le famiglie, al fine di
predisporre un ambiente di apprendimento sereno e
motivante per tutti gli alunni.
·
n.b. comportamenti scorretti sono tempestivamente
comunicati
alla famiglia e comportano adeguati provvedimenti
Art. 13-
SANZIONI
DISCIPLINARI
SCUOLE
E SEMICONVITTO
·
Le sanzioni
disciplinari si devono ispirare al principio
fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e
non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza
tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto
(art 4, comma 3, DPR 249). Inoltre devono tendere al
rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica.
·
Per quanto possibile, le sanzioni si
devono inoltre ispirare al principio della riparazione
del danno, che, peraltro, non estingue la mancanza. Ai
fini della recidiva si deve tener conto solo delle
sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo
anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione
generica della violazione dei doveri.
·
Gli interventi sanzionatori non concernono
solo il comportamento dello studente nel Convitto, ma
anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi
d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli,
stage, assemblee, conferenze, ecc.) e delle ore delle
attività del semiconvitto.
·
Tenuto conto
dei principi e dei criteri sopra descritti l'organo
competente deve irrogare i seguenti provvedimenti
disciplinari in corrispondenza delle relative
infrazioni:
a) RICHIAMO SCRITTO SUL
DIARIO SCOLASTICO
1)
per condotta non conforme ai principi di
correttezza e buona educazione;
2)
scorrettezze verso i compagni, gli
insegnanti, gli educatori o il personale A.T.A.;
3)
disturbo durante le lezioni;
4)
mancanze ai doveri di diligenza e di
puntualità;
5)
violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
6)
uso di apparecchiature non consentite (es.
telefoni cellulari, radio,…);
7)
abbigliamento non consono all'ambiente
scolastico;
Infligge la sanzione:
Insegnanti, Educatori e Dirigente Scolastico
b) AMMONIZIONE SCRITTA SUL
REGISTRO DI CLASSE DELLA SCUOLA O DEL SEMICONVITTO
1)
scorrettezze reiterate verso i compagni,
2)
scorrettezze verso gli insegnanti;
3)
scorrettezze verso gli educatori;
4)
scorrettezze verso il personale;
5)
disturbo
continuato durante le lezioni;
6)
mancanze
plurime ai doveri di diligenza e puntualità,
7)
danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o
di altri arredi o strutture scolastiche;
8)
abbigliamento indecoroso;
9)
violazioni
alle norme di sicurezza;
10)
allontanamento ingiustificato durante le
attività didattiche, formative ed educative;
11)
violazione al divieto di fumo
12)
altro
Infligge la sanzione:
Insegnanti, Educatori e Dirigente Scolastico
·
Ciascun
docente/educatore è tenuto a comunicare alla famiglia,
attraverso la segreteria alunni, con dei moduli
prestampati, dell’avvenuta ammonizione scritta.
·
Dopo tre
ammonizioni sul registro di classe della scuola o del
semiconvitto il coordinatore della classe convoca,
attraverso lettera protocollata dalla segreteria alunni,
i genitori dell’allievo.
c) ALLONTANAMENTO DALLA
SCUOLA DA UNO A CINQUE GIORNI
:
1)
quando si
superano tre ammonizioni scritte sui registri di classe
(si sommano quelle della scuola con quelle del
semiconvitto);
2)
falsificazione della giustificazione e falsificazione o
manomissione dei documenti scolastici;
3)
turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli
insegnanti, agli educatori e al personale;
4)
grave danneggiamento volontario di oggetti di
proprietà della scuola o di altri;
5)
gravi scorrettezze verso i compagni, gli
insegnanti, gli educatori e il personale;
6)
violazioni
gravi alle norme di sicurezza;
7)
danneggiamento intenzionale o furto di oggetti di
proprietà della scuola o di altri;
8)
allontanamento ingiustificato dall’edificio
scolastico durante le attività didattiche, formative ed
educative;
9)
comportamenti che causino impedimento alla
libera espressione di idee;
10)
comportamenti che offendano il comune senso
del pudore;
11)
mancanze gravi e recidive ai doveri di
diligenza, di puntualità e soprattutto mancanza di
rispetto nei confronti dell’Istituzione Scuola;
12)
atti e molestie anche di carattere sessuale;
13)
consumo e/o
diffusione di sostanze alcoliche e stupefacenti;
14)
denuncia penale per fatti avvenuti
all'interno del Convitto e che possono rappresentare
pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno
funzionamento dello stesso;
15)
atti di “BULLISMO”,
cioè comportamenti aggressivi, prepotenti e violenti da
parte di uno o più alunni ai danni di uno o più coetanei
o allievi più piccoli, caratterizzati da intenzionalità,
persistenza nel tempo e asimmetria nella relazione. E’
evidente che la violenza può esercitarsi in vari modi,
sia diretti (percosse, piccoli furti, insulti,
estorsione, minacce, lesioni personali,) che indiretti
(esclusione dal gioco, critiche immotivate, eccessivo
controllo, offese, prese in giro, false accuse,
razzismo, voci diffamatorie) o anche attraverso l’uso
scorretto di strumenti multimediali (la pubblicazione
non autorizzata di foto e video su facebook, you tube,
ecc).
Infligge la sanzione:
Consiglio di Classe nella sua composizione allargata
(docenti, educatori, rappresentanti dei genitori,
rappresentanti degli studenti.
Il consiglio di
classe ogni qual volta esercita la competenza in
materia disciplinare deve operare nella composizione
allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli
studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di
astensione (esempio qualora faccia parte dell'organo lo
studente sanzionato o il genitore di questi) e di
successiva conseguente surroga. (Art. 5 D. Lgs. n.
297/1994).
d) ALLONTANAMENTO DALLA
SCUOLA DA SEI A DIECI GIORNI:
1.
recidiva dei comportamenti di cui alla
lettera precedente;
·
la recidiva dei comportamenti di cui
alla lettera b e le violazioni indicate nella lettera c,
possono comportare la dichiarazione da parte del
Consiglio di Classe della non idoneità alla vita del
Semiconvitto o del Convitto e pertanto la non riconferma
per l’anno successivo della frequenza nell’istituto.
e)
ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN
PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI
(Art. 4 – Comma 9), quando
ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1.
devono essere stati commessi “reati che
violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad
es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie,
reati di natura sessuale etc.), oppure deve
esservi una concreta situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone (ad es. incendio o
allagamento);
2.
il fatto commesso deve essere di tale
gravità da richiedere una deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7°
comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata
dell’allontanamento è adeguata alla gravità
dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di
pericolo.
·
Si precisa che l’iniziativa disciplinare
di cui deve farsi carico il Convitto Nazionale può
essere assunta in presenza di fatti tali da configurare
una fattispecie astratta di reato prevista dalla
normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e
ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli
autonomi e necessari accertamenti che, anche sui
medesimi fatti, sono svolti dalla magistratura
inquirente e definitivamente acclarati con successiva
sentenza del giudice penale.
·
Nei periodi di allontanamento superiori
a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi
sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di
recupero educativo mirato all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
f) ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ
SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO (Art.
4 - comma 9bis) quando siano previste le seguenti
condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel
caso di reati che violino la dignità e il rispetto per
la persona umana, oppure atti di grave violenza o
connotati da una particolare gravità tali da determinare
seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico;
”Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e - f,
occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni
determini, quale effetto implicito, il superamento
dell’orario minimo di frequenza richiesto per la
validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà
essere prestata una specifica e preventiva attenzione
allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i
quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente
non comporti automaticamente, per gli effetti delle
norme di carattere generale, il raggiungimento di un
numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede
di scrutinio”.
g) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO
FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL CORSO DI STUDI (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) nei
casi più gravi di quelli già indicati al punto f ed al
ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il
Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma
9 bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari
di cui ai punti c,d,e,f, possono essere irrogate
soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione
scolastica, della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si evinca la responsabilità
disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
·
"La sanzione disciplinare, inoltre,
deve specificare in maniera chiara
le motivazioni
che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa
(art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà
necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar
conto del rispetto del principio di proporzionalità e di
gradualità della sanzione medesima”.
·
Nel caso di sanzioni che comportano
l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico,
l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione
agli esami di stato, occorre, anche esplicitare i motivi
per cui non siano esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico.
·
IL Consiglio
di Classe nella sua composizione allargata (docenti,
educatori, rappresentanti dei genitori e rappresentanti
degli studenti Art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) delibera che
gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari
ricorrenti possano non partecipare nel corso dello
stesso anno scolastico alle visite di istruzione o ad
altre attività integrative o ricreative stabilite in
sede di programmazione.
·
Durante il
periodo previsto per le visite o le attività lo studente
deve frequentare le lezioni in altra classe dello stesso
livello. Il Consiglio di Classe stabilisce le modalità
per garantire che lo studente non abbia un danno
dall'interruzione temporanea degli studi.
Art. 14 VOTO DI
CONDOTTA (Scuola Secondaria)
Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione
scritta concorrono automaticamente a determinare il voto
di condotta e concorrono altresì alla determinazione
del credito scolastico per la parte in cui è valutata la
qualità della partecipazione al dialogo educativo.
Valutazione del
comportamento degli studenti
(Art. 2.
D.L. 1 settembre 2008, n. 137)
1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, in materia di diritti, doveri
e sistema disciplinare degli studenti nelle Scuole
Secondarie di Primo e di Secondo Grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo
di permanenza nella sede scolastica,anche in relazione
alla partecipazione alle attività ed agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche e
fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe,
concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione
al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione
dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca sono specificati i criteri per correlare
la particolare e oggettiva gravità del comportamento al
voto insufficiente, nonché eventuali modalità
applicative del presente articolo”.
·
LO STUDENTE
CHE PER MOTIVI DISCIPLINARI NON VENGA AMMESSO ALLA
FREQUENZA DELLA CLASSE SUCCESSIVA NON POTRA’ RISCRIVERSI
AL CONVITTO NAZIONALE DI CAGLIARI.
·
Si precisa che per quanto concerne
la Scuola Primaria, obiettivi irrinunciabili di tutti
gli interventi educativi e dei provvedimenti
disciplinari saranno l’educazione alla consapevolezza,
la responsabilizzazione degli alunni e il ripristino dei
rapporti costruttivi all’interno della comunità
scolastica.
·
Gli alunni
saranno sempre invitati a riflettere sul proprio
comportamento, a ponderare le conseguenze delle proprie
azioni e a porgere, quando possibile, scuse formali.
·
Le sanzioni saranno sempre temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare ed alla sua
reiterazione ed ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno; esse terranno
conto della situazione personale dello studente, al
quale sarà sempre offerta la possibilità, in base anche
al parere dei genitori, di convertire le punizioni in
attività in favore della comunità scolastica.
Art. 15 ORGANI
COMPETENTI A INFLIGGERE LA SANZIONE
1.
L'insegnante e
l’educatore sono competenti per le sanzioni previste per
le mancanze di lieve entità, di cui all’Art.5 dalla
lettera a) alla e) del D.P.R. 21\11\2007 n. 235. (Art 12
del presente regolamento e lett a)
2.
Il Rettore è
competente per tutte le sanzioni che non prevedono
l'allontanamento dal Convitto Nazionale (Art. 5 dalla
lettera a) alla e) del D.P.R. 21\11\2007 n. 235. In
particolare, nei casi di mancanze più rilevanti, che
devono essere segnalate in modo circostanziato dai
docenti (insegnanti ed educatori), il Dirigente,
valutata l'entità delle mancanze e sentito lo studente
interessato, provvede all'ammonizione con diffida ed
all'eventuale convocazione del Consiglio di Classe, per
l'irrogazione di sanzioni disciplinari di maggior
portata.
3.
IL Consiglio
di Classe nella sua composizione allargata (docenti,
educatori, rappresentanti dei genitori e rappresentanti
degli studenti Art. 5 D.Lgs. n. 297/1994)
decidono sulle sanzioni che
prevedono l'allontanamento dalla scuola per non più di
15 giorni. Art. 5, lett. f) e g) D.P.R. 21\11\2007 n.
235.
4.
Il Consiglio
d'Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni
relative a fatti gravissimi, che comportino
l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni,
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone.
5.
Il Consiglio di
Classe e il Consiglio di Istituto deliberano dopo aver
preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente
interessato, il quale può farsi assistere da uno o più
testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo
stesso.
6.
Le sanzioni per
le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono di competenza della commissione d’esame e
sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 16 PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
1.
Le sanzioni
disciplinari sono irrogate a conclusione di un
procedimento articolato come segue: contestazione dei
fatti da parte dell’Insegnante, dell’Educatore o del
Rettore; esercizio del diritto di difesa da parte dello
studente; decisione.
2.
Lo studente può
esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3.
Per le sanzioni
che prevedono l’allontanamento dal Convitto Nazionale e
il pagamento del danno, lo studente può esporre le
proprie ragioni in presenza dei genitori.
4.
Può essere
offerta allo studente la possibilità di convertire la
sospensione dalle lezioni con attività in favore della
comunità scolastica.
5.
In caso di
sanzione con sospensione se ne deve dare comunicazione
ai genitori, a cura del Rettore o del Coordinatore di
classe.
Art. 17 ORGANO DI GARANZIA - IMPUGNAZIONE
ORGANO DI GARANZIA
Che cos'è?
Si tratta di un organismo, istituito e
disciplinato dal regolamento interno della scuola, che
ha il compito di intervenire quando vi siano due parti
(persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un
fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti,
i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle
parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno
alla disputa, che ha una funzione simile a quella
dell'arbitro.
Da chi è composto?
L’Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Rettore –
Dirigente Scolastico e si compone, per la scuola
secondaria di secondo grado da due docenti designati
dal Consiglio
d’Istituto, da due educatori nominati dal
Collegio degli Educatori, da due rappresentanti eletti
dagli studenti e da due rappresentanti eletti dai
genitori; per la scuola secondaria di primo grado,
invece, da due docenti designati dal
Consiglio d’Istituto,
da due educatori nominati dal Collegio degli Educatori
e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art.
5 - Comma 1). L’organo di Garanzia di Istituto dura in
carica due anni scolastici.
Quali sono le sue
funzioni?
L'Organo di Garanzia decide sui ricorsi
presentati dagli studenti contro le sanzioni comminate e
decide sui conflitti che sorgono all'interno della
scuola sulla corretta applicazione dello statuto.
Inoltre esprime parere vincolante sui reclami contro le
violazioni dello Statuto
Prima di prendere una decisione, ed eventualmente
stabilire chi abbia ragione, questo organismo ha il
compito sia di discutere con le parti, che di farle
discutere fra loro, per aiutarle a comprendere le
reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a
collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un
clima di serenità e di cooperazione.
Chi può ricorrervi?
Tutti gli studenti o chiunque vi abbia interesse.
IMPUGNAZIONE
Per quanto attiene all’impugnazione (Art.
5 del D.P.R.) delle sanzioni disciplinari, le modifiche
introdotte dal regolamento in questione, sono
finalizzate a garantire da un lato “il diritto
di difesa” degli studenti e, dall’altro,
la snellezza e rapidità del procedimento,
che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto
previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione
di natura amministrativa, per cui il procedimento che si
mette in atto costituisce procedimento amministrativo,
al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge
n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio
del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria,
obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione
e termine.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da
parte di chiunque abbia interesse (genitori e studenti),
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola
che decide nel termine di dieci giorni. (Art. 5 – Comma
1).
Inoltre per i rappresentanti vengono nominati supplenti
che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere
di astensione (soggetti direttamente interessati al
provvedimento).
L’Organo di Garanzia di cui al comma 1 e comma 2 decide,
su richiesta degli studenti della scuola secondaria
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente Regolamento e dello
Statuto delle studentesse e degli studenti.
Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all’Organo di
Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in
caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è
consentita l’astensione.
Art. 18 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase
di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami
contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei
Regolamenti d’Istituto, già prevista dall’originario
testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita
alla competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale o da un suo delegato che presiede l’Organo di
Garanzia Regionale.
Detto Organo dura in carica due anni scolastici ed è
composto, di norma, per la scuola secondaria di secondo
grado, da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da
tre docenti e da un genitore designati nell’ambito
della comunità scolastica regionale. Per la scuola
secondaria di primo grado, in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
L’Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la
corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della
documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte
da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma
4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del
ricorrente o di altri contro interessati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni,
entro il quale l’Organo di Garanzia Regionale deve
esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine
l’Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o
rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è
sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una
sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
può decidere indipendentemente dal parere.
(Norme finali)
Gli Organi Collegiali
competenti possono annualmente emanare disposizioni più
specifiche e dettagliate, per una più puntuale
applicazione delle norme contenute nel presente
Regolamento.
Dei
contenuti del presente Regolamento gli studenti e le
famiglie sono informati all’atto dell'iscrizione in
forma chiara, efficace e completa e si vincolano a
rispettarlo sottoscrivendo il Patto Educativo di
Corresponsabilità.
Il
presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di
Istituto in data 18.10.2011 e diventa vincolante con la
sua adozione e pubblicazione all’albo e al sito
dell’istituto ( www.convitto.cagliari.it).
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