|
Rappresenta una fase fondamentale
perché l’offerta formativa proposta sia corrispondente alle effettive
esigenze dell’utenza (famiglie e alunni semiconvittori). Consente
infatti di determinare:
• i reali bisogni formativi: valutazione iniziale;
• gli effetti degli interventi educativo-didattici in itinere:
valutazione in itinere;
• la rispondenza degli obbiettivi raggiunti alle aspettative:
valutazione sommativa.
Valutazione iniziale
La valutazione iniziale viene condotta dall’educatore in collaborazione
con i docenti per quanto riferito al processo didattico e con una
osservazione partecipata della condotta dell’allievo, delle sue
abitudini comportamentali e della motivazione e senso di autoefficacia
manifestate nello studio.
Valutazione in itinere
Comprende la raccolta di dati rilevati quotidianamente dagli educatori
sul comportamento, il profitto scolastico e le eventuali esigenze degli
alunni che saranno condivisi con i docenti di classe negli incontri
mensili di programmazione.
Valutazione finale
La somministrazione del questionario-qualità agli alunni e alle famiglie
per il gradimento e valutazione del POF consentirà di avere un quadro
complessivo del lavoro svolto e servirà da punto di partenza per la
predisposizione del piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico
seguente.
DECRETO-LEGGE 1° SETTEMBRE 2008, N. 137 - ART. 3
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi
ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione
raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa
in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, è abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le
seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono
sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la
valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto
numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite
eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
|