Convitto Nazionale Statale

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Piano Offerta Formativa     A.S. 2010 - 2011

Scuole - Semiconvitto - Convitto

VALUTAZIONE DEL POF

Rappresenta una fase fondamentale perché l’offerta formativa proposta sia corrispondente alle effettive esigenze dell’utenza (famiglie e alunni semiconvittori). Consente infatti di determinare:
• i reali bisogni formativi: valutazione iniziale;
• gli effetti degli interventi educativo-didattici in itinere: valutazione in itinere;
• la rispondenza degli obbiettivi raggiunti alle aspettative: valutazione sommativa.


Valutazione iniziale
La valutazione iniziale viene condotta dall’educatore in collaborazione con i docenti per quanto riferito al processo didattico e con una osservazione partecipata della condotta dell’allievo, delle sue abitudini comportamentali e della motivazione e senso di autoefficacia manifestate nello studio.
Valutazione in itinere
Comprende la raccolta di dati rilevati quotidianamente dagli educatori sul comportamento, il profitto scolastico e le eventuali esigenze degli alunni che saranno condivisi con i docenti di classe negli incontri mensili di programmazione.


Valutazione finale
La somministrazione del questionario-qualità agli alunni e alle famiglie per il gradimento e valutazione del POF consentirà di avere un quadro complessivo del lavoro svolto e servirà da punto di partenza per la predisposizione del piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico seguente.

DECRETO-LEGGE 1° SETTEMBRE 2008, N. 137 - ART. 3
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.


2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.


3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.


4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.


5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
 

Essendo il POF uno strumento dinamico, possono verificarsi in corso d'anno  modifiche e/o integrazioni. Queste verranno evidenziate con la gif     

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